LA STORIA DELL'ARMA DEI CARABINIERI. LA STORIA DEI CARABINIERI D'ITALIA.

LE REGIE PATENTI 13 LUGLIO 1814.

alla riscoperta della Storia dell'Arma dei Carabinieri.

Insieme ai carabinieri d'Italia rispolveriamo la nostra storia, le nostre origini.

" Le Regie Patenti del 13 luglio 1814 "

 

Nel 1814, in seguito all’invasione della Francia da parte degli eserciti coalizzati, il Senato di Parigi dichiarò decaduto Napoleone I dal trono di Francia.

Questi, il 21 aprile 1814, sottoscrisse a Fontainebleau l’atto di abdicazione, partendo per l’esilio nell’isola d’Elba, ove sbarcò il 4 maggio.

Il 20 maggio, Vittorio Emanuele I, tornato a Torino, iniziò il riordinamento dello Stato sardo.

Fra l’altro il Sovrano incaricò la Segreteria di Guerra di porre immediatamente allo studio la riorganizzazione dell’Esercito e, contemporaneamente, la costituzione di un Corpo di truppe per la sicurezza pubblica, che doveva far parte appunto dell’Esercito ed affiancare la Gendarmeria Francese tuttora in servizio, ma ridotta ai soli elementi di origine piemontese.

Lo studio, iniziato dalla Segreteria di Guerra, passò ad un’apposita commissione, la quale stabilì, fra l’altro, che il nuovo Corpo dovesse chiamarsi “dei Carabinieri Reali” e ne definì l’organizzazione, il reclutamento, i compiti ed i limiti di servizio.

Tutto fu compendiato in un “progetto provvisorio d’istruzione del Corpo dei Carabinieri Reali”, nel quale si affidava ad un “Buon Governo” la Sovrintendenza Generale della Polizia, con qualche ingerenza anche nei campi giudiziario ed amministrativo, mentre i Carabinieri costituivano la forza militare per attuare le determinazioni del Buon Governo.

Si giunse così alle Regie Patenti del 13 luglio 1814, il cui preambolo affermava: “Per ricondurre, ed assicurare maggiormente il buon ordine e la pubblica tranquillità, che le passate disgustose vicende hanno non poco turbata a danno de’ buoni, e fedeli sudditi Nostri, abbiamo riconosciuto essere necessario di porre in esecuzione tutti quei mezzi, che possono essere confacenti per scoprire, sottoporre al rigore della Legge i malviventi, e male intenzionati, e prevenire le perniciose conseguenze, che da soggetti di simil sorta, infesti sempre alla Società, derivare ne possono a danno de’ privati, e dello Stato.

Abbiamo già a questo fine date le Nostre disposizioni per istabilire una Direzione Generale di Buon Governo, specialmente incaricata di vegliare alla conservazione della pubblica e privata sicurezza, e andare all’incontro di que’ disordini, che potrebbero intorbidarla. 

E per avere con una forza ben distribuita i mezzi più pronti, ed adattati, onde pervenire allo scopo, che ce ne siamo prefissi, abbiamo pure ordinata la formazione, che si sta compiendo, di un Corpo di Militari per buona condotta, e saviezza distinti, con il nome di Corpo dei Carabinieri Reali, e colle speciali prerogative, attribuzioni, ed incombenze analoghe al fine che ci siamo proposti per sempre più contribuire alla maggiore felicità dello Stato, che non può andare disgiunta dalla protezione, e difesa de’ buoni, e fedeli Sudditi nostri, e dalla punizione de’ rei”.

Le Regie Patenti comprendevano 16 articoli, alcuni dettanti norme procedurali, di competenza e di diritto, ed altri di particolare interesse per il Corpo: 

- articolo 6: “Le deposizioni de’ Nostri Carabinieri Reali avranno la stessa    
forza delle deposizioni de’ testimoni”; 

- articolo 11: “Li Carabinieri Reali non potranno essere distolti dalle Autorità Civili o Militari dall’esercizio delle loro funzioni, salvo in circostanze di urgente necessità, nel qual caso dovrà passarsi al comandante del posto una richiesta motivata in iscritto, cui lo stesso comandante dovrà aderire, trasmettendo poscia la richiesta suddetta all’Ufficio di Buon Governo”;

- articolo 12: “Il Corpo de’ Carabinieri Reali sarà considerato nell’Armata per il primo fra gli altri, dopo le Guardie Nostre del Corpo. Godrà perciò in ogni incontro di tutte le prerogative, che in tale qualità gli spettano, ed all’occasione sarà perfetto per l’accompagnamento delle Persone Reali”; 

- articolo 13: “Tanto i Governatori, e Comandanti delle Piazze, quanto i Comandanti delle Truppe, e delle Milizie, egualmente che le Comunità, dovranno prestare ai Carabinieri Reali tutta la loro assistenza, ed il braccio forte, di cui venissero richiesti”; 

- articolo 14: “Richiamiamo all’osservanza le leggi veglianti e particolarmente il disposto del paragrafo 5 delle citate Regie Patenti del 31 maggio 1785 contro coloro che fossero abbastanza arditi per osare di far resistenza ai Carabinieri Reali nell’esercizio delle loro funzioni”; 

- articolo 16: “E finalmente sarà stabilita in questa Nostra Capitale una Commissione Militare per giudicare i Carabinieri, che dimenticando i propri doveri e la delicatezza delle funzioni, che loro sono affidate, cadessero in qualche delitto...”.

Per quanto riguardava il Buon Governo, le Regie Patenti 13 luglio 1814, nel rendere noto che attribuzioni e competenze sarebbero state fissate in un secondo tempo, stabilivano già che gli Ufficiali di Buon Governo dovessero interessarsi dei delinquenti dimessi dalle carceri, tenendosi informati dei processi criminali in corso presso i vari tribunali.

Inoltre, in ogni città ove fossero Commissari o Sotto-Commissari di Buon Governo, dovevano essere create “carceri di deposito” per le persone arrestate.

Alle Patenti istitutive del Corpo fecero seguito un regolamento per l’istituzione del Buon Governo e del Corpo dei Carabinieri e altre disposizioni circa il reclutamento, le paghe, l’armamento, l’alloggiamento, i Comandi da costituire (12 “Divisioni” - attuali Comandi provinciali nelle principali città; ne furono però istituite soltanto 6), il numero di Ufficiali da nominare, compresi il comandante (Colonnello) ed il quartier-mastro (Ufficiale preposto all’amministrazione), nonché l’organico dei Sottufficiali (137, a piedi ed a cavallo) e degli uomini di truppa (639).

Un cenno particolare meritano i principi che diedero luogo alla scelta dei primi 25 Ufficiali destinati al Corpo.

La maggioranza di essi aveva, infatti, prestato servizio nelle Armate napoleoniche e portava alte decorazioni guadagnate sui campi di battaglia sotto le bandiere francesi.

Tenuto conto che la restaurazione aveva portato, in tutta Europa, ad un ritorno integrale all’ordine di cose antecedente all’occupazione francese (con abolizione del codice napoleonico, ripristino dell’antica legislazione e dei privilegi feudali, ritorno alla fustigazione, etc.), l’aver prescelto tali Ufficiali prova ulteriormente che l’istituzione del nuovo Corpo innovò profondamente la pubblica amministrazione in fatto di polizia.

E principi, criteri e strutture – non meno che uomini – derivanti dall’occupazione francese, ma riconosciuti eccellenti e quindi valorizzabili nel ripristinato ordine di cose, ad onta dei pregiudizi negativi e di ripudio del nuovo, che pur prevalevano nell’intero processo di restaurazione del Regno, sono agevolmente rintracciabili negli elementi costitutivi del Corpo dei Carabinieri.

Nonostante la diretta dipendenza dal Buon Governo e l’intesa permanente con i Prefetti ed i magistrati, il Corpo dei Carabinieri godeva di una certa indipendenza, essendo libero di prendere, nell’ambito dei suoi statuti, tutte le necessarie iniziative.

Il primo a ricoprire la carica, sia pure provvisoria, di Presidente Capo del Buon Governo fu il Luogotenente Generale Giorgio Des Geneys per cui egli può essere collocato al primo posto nella cronologia dei comandanti del Corpo e quindi dell’Arma.

Ma si trattò di pochi giorni, poiché nell’agosto dello stesso 1814 si ebbe la nomina del primo effettivo Presidente Capo del Buon Governo, nella persona del Generale Giuseppe Thaon di Sant’Andrea di Revel, e, contemporaneamente, quella del Vice-presidente, nella persona del Colonnello Carlo Lodi di Capriglio.

I Carabinieri dipendevano dal Presidente Capo, che proponeva per essi le nomine e le promozioni alla Segreteria di Guerra.

Erano di sua competenza anche i provvedimenti aventi contenuto giuridico o politico, la vigilanza, la disciplina e l’indirizzo generale.

Ma il Corpo ebbe un suo comandante effettivo, con il grado di Colonnello.

Il primo ad essere chiamato a tale carica fu Luigi Provana di Bussolino, proveniente dal Reggimento “Aosta”.

Spettava a lui regolare la vita interna dei reparti, perfezionarne l’organizzazione, assicurarne il funzionamento, provvedere all’amministrazione.

E’ quindi in lui che bisogna vedere il sapiente artefice dell’organizzazione concreta del Corpo dei Carabinieri nella sua fase costitutiva. 

Il 5 ottobre 1814, essendo stata soppressa la carica di Vicepresidente Capo del Buon Governo, il Colonnello Lodi assunse il comando del Corpo, in sostituzione di Provana di Bussolino.

Nel novembre successivo venne decretata l’uniforme del Corpo, insieme a quella dell’intero Esercito, e compilato il relativo regolamento.

Speciali distintivi per i Carabinieri furono il colletto ed i paramani celesti, le fodere rosse, i bottoni argentei, gli alamari ed i fiocchi.

Per gli Ufficiali, una sciarpa di seta giallodorata, costellata di piccoli segni turchini, con nappe, da portarsi intorno alla cintura, sopra l’abito.

Con le Regie Patenti del 18 gennaio 1815 si dispose, però, la fusione dei Carabinieri e del Buon Governo, e il Corpo venne ad avere funzioni dispositive ed esecutive allo stesso tempo.

Le attribuzioni degli ispettori, Commissari e Vicecommissari di Buon Governo vennero, quindi, attribuite agli Ufficiali dei Carabinieri.

Le varie autorità, per tutto ciò che si riferiva alla pubblica sicurezza, dovevano corrispondere con i Carabinieri, a seconda dei Comandi e dei gradi.

Di conseguenza, il Colonnello Lodi ebbe anche l’attribuzione di Presidente Capo del Buon Governo.

Con lo stesso provvedimento fu aumentato l’organico del Corpo, portato da 776 a 1200 uomini, fu stabilita in 12 anni la ferma per i nuovi arruolati e si determinò un premio di “ingaggio” di 150 lire per i militari a piedi e di 350 per quelli a cavallo.

Successivamente furono stabilite le indennità varie, gli alloggi di servizio, le forme di contabilità; in data 30 giugno fu poi pubblicato un “Regolamento di disciplina e di servizio interno per il Corpo dei Carabinieri Reali”.

Con la fusione dei due istituti - Carabinieri e Buon Governo -, il Corpo ebbe accentrati in sé poteri che lo sottraevano alquanto alla sfera d’azione di altre autorità, quali i governatori, gli avvocati fiscali, i giudici, etc., e la sua opera finiva per essere soggetta soltanto all’autocontrollo, cosa che creò situazioni delicate, qualche ostilità, prevenzioni e diffidenza, pregiudizievoli indubbiamente ai fini di polizia.

Gli Ufficiali di polizia avevano a disposizione, “per l’esercizio della medesima, i Carabinieri Reali e gli agenti locali di polizia”.

Avevano altresì la facoltà di richiedere “qualunque Forza Armata, di cui potessero abbisognare”.

Fu conservato il Vicariato della città di Torino e vennero regolati con apposite norme i rapporti con gli Ufficiali di polizia.

Di particolare interesse due articoli delle stesse Regie Patenti del 15 ottobre:

– articolo 1: “Il Corpo dei Carabinieri Reali è istituito per assicurare nell’interno dello Stato la conservazione dell’ordine e l’esecuzione delle leggi, secondo le norme infra espresse. Una vigilanza attiva, non interrotta e repressiva costituisce l’essenza del suo servizio”; 

– articolo 5: “Ogni qualvolta i Carabinieri Reali dovranno riunirsi alle truppe di linea a piedi, ed a cavallo, ed alle milizie per qualunque servizio di loro spettanza, prenderanno sempre la diritta, e marceranno alla testa delle colonne”. 

Istituito il Ministero di Polizia, venne nominato Primo Segretario il Conte Lodi di Capriglio, che lasciò pertanto il comando del Corpo dei Carabinieri, venendo sostituito in tale carica dal Colonnello Giovanni Battista d’Oncieux de la Bàtie.

Nei tre anni successivi furono pubblicati un “Regolamento per le guardie d’onore” (1817) ed il primo regolamento di amministrazione e di contabilità per il Corpo (1819). 

Inoltre, il l° gennaio 1820 vennero istituite sei “Suddivisioni di prima classe” comandate da Marescialli d’Alloggio, le future sezioni di 1^ classe comandate da Sottotenenti.

Si è detto che le “Regie Patenti” del 18 gennaio 1815 il Buon Governo viene affidato al Corpo dei Carabinieri, il quale risulta composto dal comandante del Corpo, che è pure Presidente Capo del Buon Governo, da un Ufficiale di Stato Maggiore dei Carabinieri incaricato della loro disciplina, da più Maggiori Vicepresidenti nelle province e da altri Ufficiali di diversi gradi dei quali sarebbe stato stabilito il numero secondo l’occorrenza; gli Ispettori e Sotto ispettori del Buon Governo, creati con le Patenti del 13 luglio 1814, vengono soppressi.

Tutte le incombenze relative al Buon Governo vengono ora adempiute dagli Ufficiali del Corpo dei Carabinieri; sia le autorità giudiziarie che quelle militari ed amministrative devono corrispondere con essi per ciò che riguarda la pubblica sicurezza.

Il 12 marzo 1815, poiché si voleva dare una stesura definitiva alle singole determinazioni che erano state adottate con i “Viglietti” del luglio, agosto e settembre 1814, furono pubblicate le “Regie Patenti” emanate il 18 gennaio, con le quali il Buon Governo era stato affidato al Corpo dei Carabinieri; furono quindi aumentati gli Ufficiali e creati ex-novo i Maggiori, non contemplati dalla tabella 9 agosto 1814.

Essi avevano il comando delle Divisioni ed erano specialmente incaricati di esercitare un controllo diretto sulle Compagnie; mantenevano relazioni con le varie autorità giudiziarie, politiche e militari, con l’obbligo di riferire ogni novità al Colonnello comandante del Corpo.

Il Corpo aveva funzioni sia dispositive, sia esecutive (ossia poteva prendere decisioni autonome, oppure ricevere ordini da autorità superiori); nelle stesse Patenti si incluse la disposizione, che esonerava i Carabinieri dal servizio di Presidio, norma che anche oggi è in vigore.

Contemporaneamente alla promulgazione di quel documento, il Colonnello Carlo Lodi di Capriglio fu nominato Presidente Capo del Buon Governo e comandante del Corpo dei Carabinieri.

La fusione dei due istituti non si rilevò felice; il Corpo ebbe accentrati in sé poteri che lo sottraevano alquanto alla sfera d’azione di altre autorità, quali i governatori militari, gli avvocati fiscali, i giudici e la sua opera finiva per essere soggetta soltanto all’autocontrollo, il che creò recriminazioni, diffidenze, ostacoli nel disimpegno dei servizi.

Specialmente i Governatori ed i “comandanti di piazza” che avevano giurisdizione di frontiera, reclamavano diritti di precedenza nel regolare la questione dei passaporti e non sopportavano che questa materia fosse trattata dai Carabinieri; d’altra parte agli Ufficiali del Corpo veniva a mancare a poco a poco quell’energia della quale dovevano dar prova in funzioni delicatissime, e la stessa disciplina militare, nei rapporti con i governatori militari che erano stati posti quasi in sottordine al Corpo, paralizzava tutte le iniziative di questo.

Ciò portò nuovamente alla separazione dei due istituti con le “Regie Patenti” del 15 ottobre 1816 ; con esse si provvide alla creazione, al posto del Buon Governo, di un Ministero di polizia, essendosi riconosciuto

- dice il decreto - che “per rendere più utile e più conforme alle provvide mire, che ci siamo proposte, un si interessante stabilimento, sia conveniente di staccare interamente le attribuzioni proprie della Polizia, da ogni Corpo di Forza Armata, che per la sua naturale istituzione è essenzialmente destinata ad eseguire ordini, che le vengono, dalle stabilite Autorità, legalmente comunicati”.

Venivano istituiti gli Ufficiali di Polizia nei gradi di Ispettore, Sotto ispettore e Commissario; nelle città non sede di Ufficiali di Polizia, le relative attribuzioni erano devolute ai Sindaci.

L’articolo 28 del decreto riguarda i Carabinieri e dice: “Gli Ufficiali di Polizia avranno, per l’esercizio della medesima, a loro disposizione i Carabinieri Reali e gli agenti locali di polizia.

Avranno altresì la facoltà di chiedere qualunque forza armata di cui potessero abbisognare”.

Con l’istituzione del Ministero di Polizia e la soppressione del Buon Governo, il Colonnello Lodi di Capriglio è esonerato dal comando in capo del Corpo dei Carabinieri e viene nominato primo segretario per gli affari di polizia; contemporaneamente ottiene il grado di Maggior Generale di cavalleria.

Al comando del Corpo dei Carabinieri fu assegnato il Colonnello Giovanni Battista d’Oncieux de la Bàtie, che proveniva dalla carica di Aiutante Generale Capo dello Stato Maggiore dell’Esercito piemontese.

Nella stessa data delle Patenti che determinarono la separazione del Corpo dei Carabinieri dal Buon Governo (15 ottobre 1816), fu approvato un decreto che riuniva in un solo regolamento le determinazioni precedenti riguardanti i Carabinieri; il Corpo veniva a dipendere dalla Segreteria di Guerra per il materiale, il personale e la disciplina, mentre era sottoposto al Ministero di Polizia per quanto concerneva il servizio di pubblica sicurezza.